Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e delle spese di rappresentanza

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha introdotto l’obbligo di utilizzo di pagamenti attraverso mezzi tracciabili ai fini della deducibilità fiscale (IRES e IRAP) di alcune specifiche tipologie di spesa sostenute dalle imprese.
Si tratta, in particolare:
– delle spese di vitto e alloggio e di quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute dalle imprese per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 1, comma 81, lettera c), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207);
– delle spese di rappresentanza (art. 1, comma 81, lettera d), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Restano fermi tutti gli altri limiti già in precedenza previsti dalla normativa fiscale per la deducibilità di tali spese.
Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (anno 2025, per i soggetti “solari”).
Si considerano mezzi di pagamento idonei a garantire la deducibilità fiscale della spesa i versamenti bancari o postali, e quelli eseguiti mediante altri sistemi di pagamento tracciati previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e delle spese di rappresentanza ultima modifica: 2025-03-31T06:10:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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