Riduzione del doppio binario: contributi in conto capitale

L’art. 9, comma1, lettera a) del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha emendato il comma 3, lettera b) dell’art. 88 del TUIR modificando così il trattamento fiscale dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità che hanno natura di sopravvenienze attive. Si tratta dei contributi in conto capitale, diversi dai contributi in conto impianti e dai contributi in conto esercizio, finalizzati in modo generico ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere dell’effettuazione di uno specifico investimento, e che sono iscritti in bilancio, con imputazione a conto economico per il loro intero ammontare, nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano state soddisfatte.
La modifica normativa ha mantenuto il principio di tassazione per cassa, ma ha eliminato la possibilità di rateizzare la tassazione in cinque esercizi.
Nella Relazione Illustrativa al D.Lgs in commento è stato affermato che «L’intervento normativo in commento intende uniformare, per quanto possibile, il trattamento fiscale al trattamento contabile dei contributi in questione nel senso che la loro concorrenza alla determinazione del reddito avviene in una unica soluzione così come in unica soluzione è previsto il concorso degli stessi alla determinazione del risultato contabile. Purtuttavia, si è ritenuto di mantenere il principio di cassa che, come noto, è finalizzato a evitare la possibile penalizzazione per il percipiente riconducibile alla tassazione anticipata di proventi non incassati, soprattutto laddove tra l’imputazione a bilancio e l’effettiva erogazione del contributo da parte dell’ente erogante possa trascorrere un intervallo di tempo piuttosto ampio».
È stato anche confermato che «L’intervento, implicitamente, ha effetto anche sui contributi per i costi di studi e ricerche che, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del TUIR, per effetto del rinvio all’articolo 88, comma 3, dello stesso TUIR, soggiacciono allo stesso trattamento tributario dei contributi trattati come sopravvenienze attive di cui sopra».

Riduzione del doppio binario: contributi in conto capitale ultima modifica: 2025-03-29T06:15:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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